Obbligatorietà del periodo di prova del Dirigente Medico
Cassazione Civile – Sez Lavoro Sent n 8934 del 05.05.2015
Obbligatorietà del periodo di prova del Dirigente medico anche in caso di precedente svolgimento di attività di collaborazione
E’stato affermato che in materia di rapporti di lavoro pubblico nel settore sanitario, disciplinati a seguito della privatizzazione dalla contrattazione collettiva nazionale, anche in deroga a previsioni di legge o regolamento, la previsione del CCNL del compatto sanità del primo settembre 1995,
secondo cui il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, consente l’esecuzione della prova anche nel caso di assunzione di un lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine, ancorchè avesse superato la relativa prova, avendo le parti ritenuto utile e comunque funzionale all’interesse pubblico l’espletamento della prova in vista della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. Lo stesso CCNL stabiliva il principio che neppure il proficuo e lodevole servizio prestato in posizione di subordinazione nella stessa azienda poteva talvolta esonerare il dirigente medico dal sottoporsi ad un nuovo periodo di prova.