Sentenze e Pareri

Nessun obbligo di accertamento preventivo da parte del medico per le vaccinazioni in quanto trattasi di ” pratica di routine “

vaccinazione

Cassazione Civile Sez. III  Sentenza del  20/10/2015, n. 21177

La corte d’appello non ha violato i principi in tema di responsabilità medica ed in particolare in tema di ripartizione dell’onere della prova in caso venga prospettata un’ ipotesi di responsabilità(contrattuale) medica: essa ha positivamente accertato l’esistenza del nesso causale tra la vaccinazione e il danno riportato dalla paziente, ma ha escluso, sulla base di un accertamento in fatto fondato motivatamente sulle risultanze delle consulenze tecniche, in particolare della prima, che alcuna responsabilità colposa gravasse sulla dottoressa che ha eseguito la vaccinazione, la quale si è attenuta ai protocolli nella localizzazione dell’iniezione e nelle modalità della sua esecuzione, nè era tenuta,trattandosi di una pratica ruotinaria ad eseguire altri e più complessi accertamenti preventivi.  In difetto di colpa in capo all’autrice della vaccinazione (la ricorrente del resto non  ha allegato nulla riguardo ad eventuale  manovra errata, ascrivibile alla dottoressa, che avrebbe provocato il dolore), il verificarsi dell’evento dannoso è stato ricondotto dalla corte territoriale al caso fortuito, ovvero all’andamento variabile e talvolta imprevedibile del nervo circonflesso, come accertato dalla consulenza, che ha ricondotto all’esterno della sfera di controllo e di prevedibilità della professionista che ha effettuato l’intervento routinario.