Sentenze e Pareri

Incarico dirigenziale di sostituzione: non spetta al sostituto il trattamento accessorio del sostituito

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 584

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La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000 (relativo al quadriennio 1998-2001), non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c.
Al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità “sostitutiva”, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost. (sentenze 24.07.15 n. 15577 e 3.08.15 n. 16299).