Medico costretto ad attestare una malattia non riscontrata:costrizione di un P.U. a compiere un atto contrario ai propri doveri
Trinunale di Trento – Sentenza 03/05/2016
Con riferimento al contestato delitto di cui all’art. 336 c.p., ai fini della sua integrazione “non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo sufficiente l’uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista l’idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale” e che “ai fini della consumazione del reato, l’idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio “ex ante”, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l’impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato.