Licenziamento del dipendente ASL: solo l’inadempimento grave lo giustifica
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 luglio 2016, n. 14103
Il dipendente in aspettativa non retribuita che lavora senza autorizzazione non è licenziabile
L’irrogazione della massima sanzione disciplinare del licenziamento può essere giustificata solo da un grave inadempimento che interrompa il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Valutazione da operare in concreto tenendo conto della realtà aziendale e delle mansioni svolte. Non è perciò sufficiente, come era sembrato ai giudici di merito, che venisse accertata la violazione di un divieto. Non si ritiene sufficiente neanche l’inadempimento di un obbligo contrattuale.