Esercizio di attività sanitaria: l’autorizzazione non ha limiti di tempo e può essere revocata solo per il venir meno dei requisiti
Consiglio di Stato, sez. III sentenza n. 1258
Poiché l’autorizzazione concerne l’erogazione di prestazioni a totale carico dell’utente privato e non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale, a differenza di quanto accade alle strutture sanitarie accreditate che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario pubblico , le strutture autorizzate non sono soggette ai limiti dei tetti di spesa e vengono prese in considerazione nell’attività programmatoria regionale in misura ben più attenuata (nel limite, appunto, della richiamata verifica di “compatibilità” e del possesso di requisiti minimi).
L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, essendo espressione di un potere di accertamento della sussistenza di requisiti per l’esercizio di una libera attività economica, non ha effetti limitati nel tempo, salvo il venir meno dei requisiti stessi.