Professionisti e IRAP: non è soggetto lo studio attrezzato nè lo studio con una segretaria alle proprie dipendenze
Corte di Cassazione Ordinanza 17341/2016
Corte di Cassazione Ordinanza 17342/2016
Un professionista si era visto contestare lo studio attrezzato “sia pure di minima consistenza”. La Cassazione nella sentenza ha precisato che l’IRAP presuppone una capacità di lavoro aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista e, pertanto, colpisce il reddito derivante da una struttura organizzativa esterna. Invece lo studio del professionista era di minima consistenza, pertanto estraneo all’applicazione del tributo.
Un medico si era visto contestare ai fini IRAP la presenza della segretaria incaricata di rispondere al telefono. In sintonia con la sentenza di maggio 2016, la Cassazione ha specificato che è necessario superare una “soglia minimale” esente di lavoro con apporto mediato e generico, per mansioni di segreteria o genericamente esecutive. Pertanto il professionista e’ estraneo al tributo.