Sentenze e Pareri

Modifica della domanda in corso di causa: limiti

Tribunale Palermo Sentenza n. 4147/2016

Il danno da perdita di chances, richiesto dagli attori solo nell’atto conclusivo del giudizio, non costituisce – ha affermato il Giudice – “una semplice specificazione della originaria domanda, ma … una vera e propria domanda del tutto nuova e come tale inammissibile”. Tale assunto non può essere messo in discussione – ha argomentato il Tribunale – neppure invocando la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15 giugno 2015, n. 12310 che ha ammesso, sì, la possibilità di modificare il petitum e la causa petendi, ma “a condizione che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio” e che le domande nuove siano proposte per la prima volta con le memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. Ciò in quanto solo così “può dirsi assente il rischio che la controparte possa essere sorpresa dalla modifica e vedersi mortificate le proprie potenzialità difensive”