Responsabilità sanitaria e valutazione delle pregresse condizioni del paziente che possono avere influito sul fallimento dell’operato del medico
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 30 agosto 2016, n. 17405
Se vi è l’obbligo giuridico di una completa, e non solo formale, informazione in capo al medico, sorge anche in capo al paziente l’obbligo di informare più esattamente possibile il medico intorno al proprio stato di salute senza tacere su alcune cose che possono inficiare negativamente l’esito di un intervento o di una terapia.