Indennità per uso del proprio mezzo corrisposta al medico convenzionato per l’esecuzione di visita fiscale su richiesta di Ente pubblico
Cassazione civile – sezione lavoro – Sentenza n. 20808
Il rimborso chilometrico di cui al comma 1 spetta in ogni caso ai medici incaricati a tempo indeterminato che si avvalgono del proprio automezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento di attività al di fuori dei presidi dell’Azienda (e tale rimborso è stato pacificamente erogato all’odierna ricorrente); diversamente, i corrispettivi di cui al secondo comma fanno espresso riferimento alle sole “visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente” (con analoga disposizione, anche l’art. 39 dell’Accordo integrativo regionale dispone che essi spettano in caso “di visite fiscali a carico del datore di lavoro ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5”). Soprattutto è previsto che i corrispettivi siano quelli “…da porsi a carico del datore di lavoro e ricevuti dalla Azienda”.
Presupposto della erogazione dell’indennità di cui al comma 2 è, dunque, che la visita fiscale sia eseguita a seguito di richiesta di un datore di lavoro tenuto al pagamento di un corrispettivo.
Con la sentenza n.17019 del 2006, ha confermato la soluzione il giudice di merito secondo cui il compenso in questione non può essere erogato per gli accertamenti medico-legali richiesti dalla pubblica amministrazione, perchè il citato art. 14 lo subordina alla duplice condizione della incidenza del corrispondente onere a carico del datore di lavoro richiedente e della ricezione del correlativo importo da parte dell’Azienda. In tale occasione, è stato dunque escluso che tra i compensi dovuti ai medici incaricati dalle unità sanitarie locali per l’attività di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori subordinati rientri il corrispettivo per l’uso del mezzo proprio in occasione di visite fiscali disposte su richiesta di enti pubblici.