La presenza di VUOTI nella compilazione della cartella clinica non può danneggiare il paziente
Corte di Cassazione civile sentenza n. 6209/2016
La difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non puo’ tradursi, sul piano processuale, in un pregiudizio per il paziente (cfr. Cass. n. 1538/2010) e’ anzi consentito il ricorso alle presunzioni “in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato” (Cass. n. 11316/2003; cfr. Cass. n. 10060/2010). Tali principi, che costituiscono espressione del criterio della vicinanza alla prova nel piu’ ampio quadro della distribuzione degli oneri probatori, assumono speciale pregnanza in quanto sono destinati ad operare non soltanto ai fini della valutazione della condotta del sanitario (ossia dell’accertamento della colpa), ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la condotta medica e le conseguenze dannose subite dal paziente (cfr., oltre alle citate Cass. n. 11316/2003 e n. 10060/20109, anche Cass. n. 12218/2015).
L’imperfetta compilazione della cartella clinica non puo’ tradursi in uno svantaggio processuale per il paziente traducendosi in un inammissibile vulnus al criterio che onera la parte convenuta della prova liberatoria in merito all’esattezza del proprio adempimento.