R.I.A.: criteri di calcolo
Tribunale di Pistoia sent. 23072020
Anche allorquando si parla di RIA “in godimento”, il riferimento non può essere altro che quello alla anzianità spettante sull’orario contrattualizzato e non, invece, ad un qualsiasi emolumento che, occasionalmente, possa essere percepito in uno o altro mese. In realtà l’art.30, comma 2, del D.P.R. n. 500 del 1996 salvaguarda alla data del febbraio del 96 la RIA maturata per i medici convenzionati, ma non ha previsto la funzione di far coincidere il maturato economico con la base di calcolo per la retribuzione in ipotesi di trasformazione del rapporto da convenzionale in subordinato, sulla base delle ore indicate in una determinata mensilità.