IL PROFESSIONISTA DEVE SUPERARE LA PRESUNZIONE DELLA ‘COMPLICANZA’
TRIBUNALE di ROMA – Sezione XIII – sentenza del 29 dicembre 2022
E’ il professionista che deve superare la presunzione che le “complicanze” sono state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia dimostrando che sono state prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento.
Il medico andrà esente da responsabilità solo se fornisce la prova rigorosa di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, restando a tale fine irrilevante che l’evento indesiderato sia classificato quale complicanza e che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se fosse prevedibile ed evitabile nel caso concreto. In altri termini, il medico ha l’onere di provare in concreto l’esatto adempimento della propria obbligazione, e non gli è sufficiente che la sussistenza d’una causa di esclusione della colpa possa essere solo astrattamente ipotizzabile.
Sul piano della prova nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico, se il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis allora egli va esente da responsabilità, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle “complicanze”, al contrario se il medico quella prova non riesce a fornirla non gli gioverà la circostanza che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto.