Medico di Guardia medica che non effettua visita domiciliare: reato di omissione d’atti d’ufficio
Corte di Cassazione sentenza n.45057/2022
La necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario in servizio di guardia medica, fermo restando che tale valutazione non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l’entità della patologia dichiarata. Lo ha stabilito la Cassazione che ha confermato la pronuncia con la quale la Corte di appello di Torino aveva ritenuto responsabile del reato di omissioni di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.) un medico di continuità assistenziale che si era rifiutato di recarsi presso il domicilio di una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con gravi difficoltà respiratorie.