Illegittimo licenziamento del medico dipendente: risarcimento e sua quantificazione
Cassazione Civile – Sez lavoro Sent n 8006 del 04.04.2014
Illegittimo licenziamento del medico dipendente: risarcimento e sua quantificazione
Il Tribunale di Roma, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato al medico dall’Ospedale pediatrico di cui era dipendente quale medico odontoiatra, ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro condannando, il predetto Ospedale, al risarcimento del danno, liquidato nella misura pari alle retribuzioni globali di fatto non percepite dall’atto del licenziamento sino a quello della sentenza di primo grado, ed alla regolarizzazione contributiva.
Assumeva la Corte del merito, in relazione al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18, e successive modifiche, che questo doveva essere contenuto nella misura delle retribuzioni spettanti nel “triennio post recesso” essendo questo il limite, di norma, oltre il quale la eziologia della inoccupazione non era automaticamente riferibile più al licenziamento e tanto con esclusione di detrazioni in quanto non dimostrate.
Questa Corte ha già ritenuto, in fattispecie sovrapponibile alla presente, corretta ed congruamente motivata la sentenza di appello che, in tema di risarcimento del danno cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo, fonda la limitazione di detto danno in base alla presunzione che, nell’arco di tempo di tre anni dall’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore licenziato avrebbe potuto trovare un’altra occupazione se si fosse diligentemente attivato in tal senso (per tutte Cass. 21 settembre 2012 n. 16076).