Sentenze e Pareri

Incarico temporaneo di specialistica ambulatoriale affidato a medico in pensione : illegittimità

immagine medico pensioneTAR Veneto Venezia Sez. III Sent. n. 1214 del 18.11.2015

L’art.5 comma 9 del D.L. n. 95 del 2012, poi modificato dall’art. 6 comma 1 del D.L .n. 90 del 2014, a sua volta convertito con la L. n. 114 del 2914, ha previsto che “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ….di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni …”.
La semplice lettura della disposizione sopra citata conferma come il Legislatore abbia inteso prevedere un generalizzato divieto di conferire consulenze e incarichi di studio ai soggetti collocati in quiescenza, specificando che è “altresi” vietato agli stessi soggetti anche il conferimento di incarichi dirigenziali o cariche in organi di governo delle Amministrazioni.