Sentenze e Pareri

Svolgimento di mansioni superiori: solo nei casi previsti si ha diritto alla maggiore retribuzione

mansioni superiori

TAR Catania, sentenza n. 2627/15 del 13/11/2015

Il Collegio è consapevole del fatto che, secondo un indirizzo giurisprudenziale, nel settore sanitario non sarebbe necessario, ai fini della remunerazione delle mansioni superiori, un formale e previo provvedimento di incarico nei particolari casi di cui all’ art. 7, quinto comma, DPR 128/1969, secondo cui «L’aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza. Tra più aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetta all’aiuto con maggiori titoli» (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 878;Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4521; analogamente, Cons. Stato, Sez .III, 24 settembre 2013, n. 4686). Tuttavia il Collegio ritiene che la norma inconsiderazione non possa trovare applicazione fuori dai casi da essa specificamente contemplati, i quali tutti (impedimento, assenza o più generiche ragioni di urgenza) presuppongono, non già un vuoto nell’ organigramma della pertinente partizione della struttura sanitaria di riferimento, così come nel caso di specie, bensì eventi relativi alla capacità operativa di un primario/persona fisica esistente e già immesso nei ruoli dell’Amministrazione .