Sentenze e Pareri

Lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo non costituisce presupposto ai fini IRAP

Corte di Cassazione sentenza N. 7291/2016

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La medicina di gruppo in convenzione con il SSN non è assimilabile all’associazione tra professionisti, non è impresa ( anche se ha una segretaria ) e, dunque, non paga l’IRAP.
Non sembra possano ravvisarsi i tratti dell’associazione fra professionisti cui si riferisce la norma del TUIR del 1986 nella figura della “forma associativa” della medicina di gruppo, essendo questo, piuttosto, un organismo promosso dal Servizio sanitario nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica tramite l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale. E’ escluso quindi che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 446/1997.Le Sezioni Unite hanno ritenuto che detta attività non costituisce ex lege presupposto d’imposta.