Sentenze e Pareri

Professionista con un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non è soggetto Irap

Corte di Cassazione –  SS.UU.  –  sentenza 9541/2016

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La Corte ha ritenuto che i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza meritino delle precisazioni concernenti il  “fattore lavoro”; infatti,  è necessario  che il collaboratore  svolga mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del professionista  e non di segreteria o generiche o meramente esecutive.Quindi l’assoggettamento all’IRAP si verifica qualora siano impiegati a tempo pieno due o più dipendenti o collaboratori con tali caratteristiche.