Professionista con un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non è soggetto Irap
Corte di Cassazione – SS.UU. – sentenza 9541/2016
La Corte ha ritenuto che i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza meritino delle precisazioni concernenti il “fattore lavoro”; infatti, è necessario che il collaboratore svolga mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del professionista e non di segreteria o generiche o meramente esecutive.Quindi l’assoggettamento all’IRAP si verifica qualora siano impiegati a tempo pieno due o più dipendenti o collaboratori con tali caratteristiche.