Sentenze e Pareri

Disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private in assenza di fissazione di tetto di spesa

T.A.R. Campania sentenza n. 1285

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In sede di programmazione della spesa sanitaria, è coerente la scelta dell’amministrazione di individuare tetti di spesa relativi alle prestazioni erogate dai gestori privati, perché ciò costituisce garanzia minima di una complessiva tenuta finanziaria del sistema sanitario. Tale assetto non comporta alcuna disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private o violazione dei principi di parità e libera concorrenza che governano il settore sanitario, tale da incidere negativamente sulla qualità del servizio e sul principio di libera scelta da parte del paziente, poiché le prime, a differenza delle seconde, sono tenute a rendere la prestazione anche nell’ipotesi di superamento dei tetti di spesa, in chiave di tutela del diritto alla salute dei cittadini.Viceversa, con il sistema dell’accreditamento non c’è alcun obbligo di pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private che eccedono il budget, ed è in facoltà delle medesime o del professionista accreditato di negare la prestazione richiesta; ciò in quanto una struttura privata accreditata può erogare prestazioni per conto del servizio pubblico ed a spese di quest’ultimo solo se ha stipulato l’apposito contratto con l’ASL competente e nei limiti di spesa previsti dal contratto stesso.