M.M.G. e cessazione del diritto al compenso per decesso del paziente
Cassazione civile – Sez. lavoro – Sentenza n. 20737
La Corte ha già avuto modo di affermare che in base al D.P.R. n. 484 del 1996, art. 28, (analogo testo è nel D.P.R. n. 314 del 1990, art. 16, comma 2), la revoca della scelta del medico convenzionato per morte dell’assistito “ha effetto dal giorno del decesso” e che l’Amministrazione è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall’evento. Ciò si interpreta nel senso che il diritto dei sanitari convenzionati ai compensi per l’attività a favore degli assistiti cessa al verificarsi dell’evento morte, senza che assuma rilievo, atteso l’ampio termine fissato per la comunicazione, la formale e tempestiva notizia di esso da parte dell’Azienda sanitaria al singolo sanitario interessato (Cass., n. 13235 del 2009)