Sentenze e Pareri

Perdita della possibilità di arricchimento culturale e professionale: risarcimento

T.A.R. Campania Sentenza N. 01353/2016

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Atteso che il diritto allo studio rientra tra i diritti i che, contribuendo “al pieno sviluppo della personalità umana”, sono meritevoli di tutela quantomeno ai sensi degli artt. 3 e 34 della Costituzione, la preclusione allo svolgimento dello stesso deve dunque ritenersi risarcibile sub specie di danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., norma che, alla stregua della interpretazione costituzionalmente orientata di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 26792/2008, che ammette il risarcimento del danno non patrimoniale inteso quale “categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale, ovverossia della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.