Responsabilità sanitaria per sopravvenuta ” complicanza “
Tribunale Ascoli Piceno Sentenza n. 337
Nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico:
– o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle “complicanze”;
– ovvero, all’opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla ed allora non gli gioverà la circostanza che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacchè quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto.
Prevedibilità ed evitabilità del caso concreto che è onere del medico dimostrare.