Diritto di accesso ai documenti: motivazione e oggetto dell’accesso
T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV sentenza n. 1285
Ai sensi della L. 241/90 art. 24 c. 7 l’accesso ai documenti va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale
Ne consegue che l’interesse all’accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata ed in particolare deve indicare la situazione qualificata di cui è portatore il ricorrente. Deve contenere l’indicazione degli elementi diretti a circoscrivere l’oggetto dell’accesso, al fine di evitare che l’esercizio di tale diritto si traduca in una inammissibile forma di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.