Primario inciampa e cade all’interno della Sala operatoria: responsabilità ASL
Tribunale di Pisa, sentenza del 04/05/2015 Date le condizioni particolari in cui il medico si trovava al momento dell’ingresso nella sala operatoria, era infatti impossibile per esso avvedersi della presenza dell’ostacolo, avendo le mani davanti al volto, né l’ostacolo poteva essere previsto, visto che non era mai stato in precedenza notato dalle persone che frequentavano la sala (come unanimemente riferito dai testimoni).
Il medico in servizio di reperibilità ha l’obbligo di intervenire senza fare alcuna valutazione del grado di urgenza
Il medico in turno di pronta disponibilità non può rifiutarsi di visitare il paziente ritenendo che non ce ne sia urgenza. I giudici hanno chiarito che il servizio di pronta disponibilità è stato istituito per assicurare un’assistenza sanitaria più efficace; pertanto, esso non può ritenersi sostitutivo rispetto al turno di guardia, ma integrativo dello stesso, a maggiore tutela dei pazienti.
Nessun obbligo di accertamento preventivo da parte del medico per le vaccinazioni in quanto trattasi di ” pratica di routine “
Cassazione Civile Sez. III Sentenza del 20/10/2015, n. 21177 La corte d’appello non ha violato i principi in tema di responsabilità medica ed in particolare in tema di ripartizione dell’onere della prova in caso venga prospettata un’ ipotesi di responsabilità(contrattuale) medica: essa ha positivamente accertato l’esistenza del nesso causale tra la vaccinazione e il danno riportato dalla paziente, ma ha escluso, sulla base di un accertamento in fatto fondato motivatamente sulle risultanze delle
Responsabilità medica per nascita indesiderata e onere della prova
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite Sentenza 22 dicembre 2015, n. 25767 La madre deve provare la volontà abortiva , ma può assolvere l’onere mediante presunzioni semplici. Il nato con disabilità non è legittimato ad agire per il danno da ” vita ingiusta ” perche’ il nostro ordinamento ignora il ” diritto a non nascere non sano” ” Questa Corte ha già da tempo negato, pur se in ipotesi di danno provocato al feto durante il parto, che l’esclusione del diritto al risarcimento possa affermarsi sul presupposto che il fatto colposo si sia verificato anteriormente alla nascita: definendo