Professionista con un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non è soggetto Irap
Corte di Cassazione – SS.UU. – sentenza 9541/2016 La Corte ha ritenuto che i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza meritino delle precisazioni concernenti il “fattore lavoro”; infatti, è necessario che il collaboratore svolga mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del professionista e non di segreteria o generiche o meramente esecutive.Quindi
Reato di interruzione di pubblico servizio in caso di aggressione del medico di pronto soccorso
Corte d’Appello di Palermo – Sezione III penale – Sentenza n. 2603 In conseguenza dell’aggressione nei confronti del medico di turno, costui era stato costretto ad interrompere la propria attività ed a richiedere la sostituzione. E, a tal proposito, non può non essere considerato che l’attività di un medico addetto al pronto soccorso è per sua stessa natura caratterizzata da oggettivi profili di rilevanza ed urgenza sicché ogni ritardo, anche minimo, assume rilievo non solo per la salute dei pazienti, ma anche sotto il profilo penale nell’ambito della disposizione di cui all’art. 340 C.P.
Lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo non costituisce presupposto ai fini IRAP
Corte di Cassazione sentenza N. 7291/2016 La medicina di gruppo in convenzione con il SSN non è assimilabile all’associazione tra professionisti, non è impresa ( anche se ha una segretaria ) e, dunque, non paga l’IRAP. Non sembra possano ravvisarsi i tratti dell’associazione fra professionisti cui si riferisce la norma del TUIR del 1986 nella figura della “forma associativa” della medicina
Incarico dirigenziale di sostituzione: non spetta al sostituto il trattamento accessorio del sostituito
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 584 La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000 (relativo al quadriennio 1998-2001), non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c.
Medico dipendente di Az. Ospedaliera e attività intramoenia: reato di peculato per appropriazione degli onorari dei pazienti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE sezione VI Sentenza 4 settembre 2015, n. 35988 La Suprema Corte annulla la sentenza di condanna per il delitto di peculato ascritto a medico chirurgo, alle dipendenze dell’Azienda ospedaliera, per essersi appropriato delle somme erogate dai pazienti da lui visitati nell’esercizio dell’attività professionale svolta intramoenia:
Responsabilità medica per nascita indesiderata e onere della prova
Corte di Cassazione sezioni unite Sentenza 22 dicembre 2015, n. 25767 La madre deve provare la volontà abortiva , ma può assolvere l’onere mediante presunzioni semplici. Il nato con disabilità non è legittimato ad agire per il danno da ” vita ingiusta ” perche’ il nostro ordinamento ignora il ” diritto a non nascere non sano”
Responsabilità medica per colpa lieve : Legge Balduzzi
Cassazione penale sentenza n. 45527 La legge Balduzzi ha stabilito che “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve“. La valutazione del rispetto delle linee guida e della buone pratiche, unitamente al grado della colpa, costituiscono le premesse per individuare l’ambito penalmente rilevante in materia di responsabilità medica.
Svolgimento di mansioni superiori: solo nei casi previsti si ha diritto alla maggiore retribuzione
TAR Catania, sentenza n. 2627/15 del 13/11/2015 Il Collegio è consapevole del fatto che, secondo un indirizzo giurisprudenziale, nel settore sanitario non sarebbe necessario, ai fini della remunerazione delle mansioni superiori, un formale e previo provvedimento di incarico nei particolari casi di cui all’ art. 7, quinto comma, DPR 128/1969, secondo cui «L’aiuto sostituisce il primario in caso
Incarico temporaneo di specialistica ambulatoriale affidato a medico in pensione : illegittimità
TAR Veneto Venezia Sez. III Sent. n. 1214 del 18.11.2015 L’art.5 comma 9 del D.L. n. 95 del 2012, poi modificato dall’art. 6 comma 1 del D.L .n. 90 del 2014, a sua volta convertito con la L. n. 114 del 2914, ha previsto che “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ….di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
Primario inciampa e cade all’interno della Sala operatoria: responsabilità ASL
Tribunale di Pisa, sentenza del 04/05/2015 Date le condizioni particolari in cui il medico si trovava al momento dell’ingresso nella sala operatoria, era infatti impossibile per esso avvedersi della presenza dell’ostacolo, avendo le mani davanti al volto, né l’ostacolo poteva essere previsto, visto che non era mai stato in precedenza notato dalle persone che frequentavano la sala (come unanimemente riferito dai testimoni).