Sentenze e Pareri

Medico di Guardia medica che non effettua visita domiciliare: reato di omissione d’atti d’ufficio

Corte di Cassazione  sentenza n.45057/2022 La necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario in servizio di guardia medica, fermo restando che tale valutazione non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l’entità della patologia dichiarata. Lo ha stabilito la Cassazione  che ha confermato la pronuncia con la quale la Corte di appello di Torino aveva ritenuto responsabile del reato di omissioni di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.) un medico di continuità assistenziale  che si era rifiutato di recarsi presso il domicilio di una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con gravi difficoltà respiratorie.

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TSO per malattia mentale: presupposti per la liceità

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 3^, 11 gennaio 2023, Ordinanza n. 509 Nonostante, dal punto di vista normativo, un paziente sia considerato, secondo una visione dicotomica, capace oppure incapace, la realtà clinica suggerisce che possano esistere degli spazi di autonomia e libertà decisionale residui anche in pazienti sottoposti a TSO. Posto che il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente, che può essere legittimamente disposto solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente possibile, sia pur compatibilmente con le condizioni cliniche, di volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente, ed ove queste lo consentano, per ottenere il consenso del paziente ad un trattamento volontario, la Suprema Corte ha affermato che si può intervenire con un TSO anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni quali: l’esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; la mancata accettazione da parte dell’infermo degli interventi terapeutici proposti; l’esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.  

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L’obbligatorietà del vaccino non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato

Corte Costituzionale sentenza n. 14 (data ud. 30/11/2022) Premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un’adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l’altro, a valutare l’eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell’art. 1 della citata L. n. 219 del 2017. L’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino.

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IL PROFESSIONISTA DEVE SUPERARE LA PRESUNZIONE DELLA ‘COMPLICANZA’

TRIBUNALE di ROMA – Sezione XIII – sentenza del 29 dicembre 2022 E’ il professionista che deve superare la presunzione che le “complicanze” sono state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia dimostrando che sono state prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento. Il medico andrà esente da responsabilità solo se fornisce la prova rigorosa di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, restando a tale fine irrilevante che l’evento indesiderato sia classificato quale complicanza e che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se fosse prevedibile ed evitabile nel caso concreto. In altri termini, il medico ha l’onere di provare in concreto l’esatto adempimento della propria obbligazione, e non gli è sufficiente che la sussistenza d’una causa di esclusione della colpa possa essere solo astrattamente ipotizzabile. Sul piano della prova nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico, se il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis allora egli va esente da responsabilità, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle “complicanze”, al contrario se il medico quella prova non riesce a fornirla non gli gioverà la circostanza che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto.

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Medico temporaneamente adibito ad altra area di attività: restituzione indennità percepita per servizio E.S.T.

E’ in contestazione l’obbligo del ricorrente di restituire somme percepite a titolo di indennità ex art. 29 dell’AIR Calabria,  somme percepite indebitamente in quanto trattasi  di indennità spettante soltanto agli operatori che lavorano o sono utilizzati nel servizio EST (emergenza sanitaria territoriale)Tribunale di Cosenza sent. 23072020

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R.I.A.: criteri di calcolo

Tribunale di Pistoia sent. 23072020 Anche allorquando si parla di RIA “in godimento”, il riferimento non può essere altro che quello alla anzianità spettante sull’orario contrattualizzato e non, invece, ad un qualsiasi emolumento che, occasionalmente, possa essere percepito in uno o altro mese. In realtà l’art.30, comma 2, del D.P.R. n. 500 del 1996 salvaguarda alla data del febbraio del 96 la RIA maturata per i medici convenzionati, ma non ha previsto la funzione di far coincidere il maturato economico con la base di calcolo per la retribuzione in ipotesi di trasformazione del rapporto da convenzionale in subordinato, sulla base delle ore indicate in una determinata mensilità. 

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