Medico di Guardia medica che non effettua visita domiciliare: reato di omissione d’atti d’ufficio
Corte di Cassazione sentenza n.45057/2022 La necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario in servizio di guardia medica, fermo restando che tale valutazione non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l’entità della patologia dichiarata. Lo ha stabilito la Cassazione che ha confermato la pronuncia con la quale la Corte di appello di Torino aveva ritenuto responsabile del reato di omissioni di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.) un medico di continuità assistenziale che si era rifiutato di recarsi presso il domicilio di una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con…
TSO per malattia mentale: presupposti per la liceità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 3^, 11 gennaio 2023, Ordinanza n. 509 Nonostante, dal punto di vista normativo, un paziente sia considerato, secondo una visione dicotomica, capace oppure incapace, la realtà clinica suggerisce che possano esistere degli spazi di autonomia e libertà decisionale residui anche in pazienti sottoposti a TSO. Posto che il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente, che può essere legittimamente disposto solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente possibile, sia pur compatibilmente con le condizioni cliniche, di volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente, ed ove queste lo consentano, per ottenere il…
L’obbligatorietà del vaccino non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato
Corte Costituzionale sentenza n. 14 (data ud. 30/11/2022) Premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un’adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l’altro, a valutare l’eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell’art. 1 della citata L. n. 219 del 2017. L’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.…
Malati terminali e consenso informato – Il medico non è esonerato dagli obblighi
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