Medico di Guardia medica che non effettua visita domiciliare: reato di omissione d’atti d’ufficio
Corte di Cassazione sentenza n.45057/2022 La necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario in servizio di guardia medica, fermo restando che tale valutazione non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l’entità della patologia dichiarata. Lo ha stabilito la Cassazione che ha confermato la pronuncia con la quale la Corte di appello di Torino aveva ritenuto responsabile del reato di omissioni di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.) un medico di continuità assistenziale che si era rifiutato di recarsi presso il domicilio di una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con…
Indennità per uso del proprio mezzo corrisposta al medico convenzionato per l’esecuzione di visita fiscale su richiesta di Ente pubblico
Cassazione civile – sezione lavoro – Sentenza n. 20808 Il rimborso chilometrico di cui al comma 1 spetta in ogni caso ai medici incaricati a tempo indeterminato che si avvalgono del proprio automezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento di attività al di fuori dei presidi dell’Azienda (e tale rimborso è stato pacificamente erogato all’odierna ricorrente); diversamente, i corrispettivi di cui al secondo comma fanno espresso riferimento alle sole “visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente” (con analoga disposizione, anche l’art. 39 dell’Accordo integrativo regionale dispone che essi spettano in caso “di visite fiscali a carico del datore di lavoro ai sensi della L. 20 maggio 1970, n.…
Visite fiscali INPS, attività di guardia medica e consulenze medico legali del Tribunale: casi di incompatibilità
T.A.R. Sardegna Sentenza n. 114/2016 con riferimento alla “incompatibilità tra l’attuale servizio svolto presso questa Direzione provinciale INPS e l’incarico di medico di controllo”, debbono condividersi le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui la ritenuta incompatibilità non funge da causa di impedimento per l’iscrizione nelle liste speciali dei medici di controllo, ma impone solo che, al medico che si trovi in tale situazione, non siano affidate le visite mediche di controllo su lavoratori nei confronti dei quali abbia svolto, in precedenza, le funzioni di medico specialista esterno incaricato dall’INPS; ciò che corrisponde, come emerge dalla documentazione versata in atti, alla prassi applicativa vigente all’interno dell’Istituto (cfr. la citata comunicazione del…
ASL non può ridurre incarichi di guardia medica, tocca a Regione-sindacati
Leggi la pubblicazione su Politica e Sanità