IL PROFESSIONISTA DEVE SUPERARE LA PRESUNZIONE DELLA ‘COMPLICANZA’
TRIBUNALE di ROMA – Sezione XIII – sentenza del 29 dicembre 2022 E’ il professionista che deve superare la presunzione che le “complicanze” sono state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia dimostrando che sono state prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento. Il medico andrà esente da responsabilità solo se fornisce la prova rigorosa di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, restando a tale fine irrilevante che l’evento indesiderato sia classificato quale complicanza e che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se fosse prevedibile…
Responsabilità sanitaria e valutazione delle pregresse condizioni del paziente che possono avere influito sul fallimento dell’operato del medico
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 30 agosto 2016, n. 17405 Se vi è l’obbligo giuridico di una completa, e non solo formale, informazione in capo al medico, sorge anche in capo al paziente l’obbligo di informare più esattamente possibile il medico intorno al proprio stato di salute senza tacere su alcune cose che possono inficiare negativamente l’esito di un intervento o di una terapia.